La Corte di Cassazione, nell’ambito dell’ordinanza n. 1682/2026, in tema di donazione ai sensi dell’art. 787 c.c., ha chiarito che l’annullamento dell’atto può essere richiesto solo se il motivo che ha determinato la liberalità risulta dall’atto stesso ed è stato l’unico e determinante.
1. La vicenda
Il caso trae origine dall’iniziativa di un uomo che, dopo la morte della moglie, era venuto a conoscenza di possibili relazioni extraconiugali intrattenute dalla stessa nel periodo del concepimento di due delle tre figlie. A seguito di tali informazioni, egli aveva promosso un’azione giudiziale per il disconoscimento della paternità nei confronti di due di esse.
Nel medesimo giudizio l’attore aveva chiesto anche l’annullamento di una donazione effettuata nel 2006 a favore di una delle figlie, consistente nel trasferimento della nuda proprietà di un immobile. Secondo la sua prospettazione, la liberalità sarebbe stata determinata esclusivamente dalla convinzione dell’esistenza del rapporto di filiazione, poi rivelatosi inesistente.
Il Tribunale aveva accolto la domanda di disconoscimento di paternità ma aveva rigettato la richiesta di annullamento della donazione. La decisione era stata confermata anche in appello.
2. Il motivo determinante nella donazione
La questione centrale riguarda l’applicazione dell’art. 787 c.c., che consente l’annullamento della donazione quando il motivo determinante risulti erroneo.
Affinché l’errore sul motivo possa incidere sulla validità della donazione, è necessario dimostrare che tale motivo sia stato l’unico e determinante fattore della liberalità. L’accertamento è rimesso alla valutazione di fatto del giudice di merito, il quale deve ricostruire la reale volontà delle parti sulla base del contenuto dell’atto e delle circostanze del caso.
Nel caso esaminato, i giudici di merito hanno escluso che la qualità di figlia costituisse il motivo determinante della donazione. Il riferimento alla filiazione contenuto nell’atto aveva infatti carattere meramente descrittivo, limitandosi a individuare la donataria senza indicare una specifica ragione causale della liberalità.
3. La valutazione delle circostanze concrete
Ulteriori elementi hanno rafforzato tale conclusione.
In primo luogo, il donante aveva tre figlie, ma la donazione era stata effettuata solo a favore di una di esse: circostanza che rendeva non univoco il collegamento tra la liberalità e il rapporto di filiazione.
In secondo luogo, è emerso che l’uomo nutriva già dubbi sulla paternità anche prima della donazione. Secondo i giudici, proprio tali incertezze avevano indotto il donante a porre in essere alcune iniziative volte a regolare i rapporti patrimoniali con le figlie, tra cui la stessa donazione.
4. La decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo di ricorso, in quanto volto a contestare una valutazione di fatto compiuta dai giudici di merito, non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.
È stato inoltre respinto il secondo motivo, con cui il ricorrente lamentava una violazione del giudicato interno. La Corte ha chiarito che i giudici di merito non avevano affermato che il donante avesse la certezza della non paternità al momento della donazione, ma avevano semplicemente rilevato la presenza di dubbi.
5. Principio ricavabile
Il successivo disconoscimento della paternità non determina automaticamente l’annullamento della donazione effettuata a favore del figlio apparente. L’errore sul motivo rileva infatti solo quando il rapporto di filiazione risulti provato come motivo unico e determinante della liberalità.
In mancanza di tale dimostrazione, e soprattutto quando dall’atto o dalle circostanze emerga una diversa possibile giustificazione dell’attribuzione patrimoniale, la donazione rimane valida.