1. Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate

Con la risposta a interpello n. 42 del 18 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata su una operazione di riorganizzazione societaria realizzata da una famiglia imprenditoriale e finalizzata, tra l’altro, a gestire il passaggio generazionale.

La vicenda riguarda tre soggetti – il padre e i suoi due figli – soci di due diverse società.
La prima, Alfa, opera nel settore delle costruzioni immobiliari ed è partecipata dai due figli al 50% ciascuno.
La seconda, Beta, attiva nel commercio all’ingrosso e al dettaglio di prodotti petroliferi, è invece detenuta dal padre per il 48,8% e dai figli per il 25,6% ciascuno.

L’obiettivo dei soci è riorganizzare l’assetto societario attraverso la creazione di una holding familiare, destinata a diventare il vertice del gruppo.

2. La riorganizzazione in due fasi

L’operazione progettata si sviluppa in due passaggi.

In una prima fase, i tre soci costituiscono una holding sotto forma di srl, nella quale conferiscono l’intero pacchetto di partecipazioni detenuto nelle società Alfa e Beta. L’operazione avviene applicando il regime del realizzo controllato previsto dall’art. 177, comma 2, del TUIR.

Successivamente, il padre intende donare ai due figli la nuda proprietà delle quote della holding ricevute a seguito del conferimento.

La donazione non può beneficiare dell’esenzione prevista per il trasferimento di partecipazioni di controllo (art. 3, comma 4-ter, del DLgs. 346/1990), poiché la nuda proprietà – non attribuendo normalmente il diritto di voto – non consente di trasferire il controllo della società. Di conseguenza, il trasferimento è soggetto all’imposta di donazione secondo le regole ordinarie.

3. Le ragioni economiche dell’operazione

Nel presentare l’interpello, i contribuenti illustrano le ragioni che stanno alla base della riorganizzazione.

La costituzione della holding dovrebbe consentire innanzitutto una gestione unitaria delle società, trattate come un vero e proprio gruppo. In questo modo sarebbe possibile ottimizzare l’utilizzo delle risorse finanziarie generate dalle singole attività e accentrare le decisioni strategiche.

Un ulteriore obiettivo è quello di prevenire possibili conflitti tra i soci, anche attraverso specifici accorgimenti statutari. A tal fine, nello statuto della holding è prevista, tra l’altro, una clausola “antistallo”, pensata per gestire eventuali situazioni di blocco decisionale.

L’operazione si inserisce inoltre in una logica di passaggio generazionale graduale, attraverso la quale il padre intende trasferire progressivamente ai figli la titolarità delle partecipazioni.

4. Il vantaggio fiscale individuato dall’Agenzia

Nel valutare la fattispecie, l’Agenzia delle Entrate applica i criteri previsti dall’art. 10-bis dello Statuto del contribuente in materia di abuso del diritto.

Secondo tale norma, un’operazione può essere considerata abusiva solo quando ricorrono congiuntamente tre elementi:

  • la presenza di un vantaggio fiscale indebito,
  • l’assenza di sostanza economica,
  • e l’essenzialità del vantaggio fiscale rispetto alla struttura dell’operazione.

Nel caso esaminato, l’Amministrazione individua effettivamente un vantaggio fiscale nella seconda fase dell’operazione.

Se il padre avesse donato direttamente ai figli la nuda proprietà della partecipazione detenuta in Beta, la base imponibile dell’imposta di donazione sarebbe stata determinata sulla base del patrimonio netto della società. A seguito del conferimento nella holding, invece, la donazione riguarda le quote della nuova società, il cui patrimonio netto risulta inferiore rispetto a quello della partecipazione originariamente detenuta in Beta.

Di conseguenza, la base imponibile della donazione risulta più bassa, con un conseguente risparmio d’imposta.

Secondo l’Agenzia, tale risparmio si pone in contrasto con la ratio dell’art. 16 del Testo unico dell’imposta sulle successioni e donazioni, che utilizza il patrimonio netto come parametro per determinare il valore delle partecipazioni in modo coerente con la capacità contributiva. Per questa ragione il vantaggio viene qualificato come indebito.

5. La presenza di sostanza economica

Nonostante l’esistenza del vantaggio fiscale, l’Agenzia ritiene tuttavia che l’operazione non sia priva di sostanza economica.

La creazione della holding e il successivo trasferimento delle partecipazioni consentono infatti di raggiungere obiettivi che vanno oltre il mero risparmio d’imposta. In particolare, la struttura adottata permette di realizzare una gestione coordinata delle società e di organizzare in modo più ordinato la governance del gruppo familiare.

Allo stesso tempo, l’operazione appare funzionale ad avviare un percorso di trasferimento graduale del controllo ai figli, inserendosi quindi in una strategia di pianificazione del passaggio generazionale.

Secondo l’Amministrazione, questi risultati non sarebbero conseguibili attraverso una semplice donazione diretta della partecipazione detenuta dal padre nella società Beta.

6. Le conclusioni

Alla luce di queste considerazioni, l’Agenzia conclude che, pur essendo presente un vantaggio fiscale indebito, l’operazione non può essere qualificata come abusiva.

L’assenza del requisito dell’assenza di sostanza economica impedisce infatti di configurare un abuso del diritto. Ne deriva che la riorganizzazione prospettata dai contribuenti può essere realizzata senza incorrere nella disciplina antiabuso.

La risposta conferma quindi un principio ormai consolidato: la presenza di un vantaggio fiscale, anche significativo, non è sufficiente di per sé a qualificare un’operazione come abusiva, quando essa sia supportata da valide ragioni economiche e organizzative.

Nel contesto delle riorganizzazioni familiari, la holding si conferma dunque uno strumento legittimo, purché inserito in un disegno imprenditoriale coerente, effettivo e adeguatamente motivato sotto il profilo organizzativo e gestionale.

Consulta la risposta ad interpello completa dell’Agenzia delle Entrate.