Premessa
La disciplina del monitoraggio fiscale, introdotta con il D.L. 167/1990, rappresenta uno dei principali strumenti di trasparenza del sistema tributario italiano rispetto alle attività finanziarie detenute all’estero. L’art. 4 impone ai soggetti residenti l’obbligo di indicare nel quadro RW della dichiarazione annuale gli investimenti e le attività estere suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.
Nel tempo, la giurisprudenza ha ampliato l’ambito soggettivo dell’obbligo, valorizzando non solo la titolarità formale, ma anche la disponibilità effettiva o potenziale delle attività estere. In tale contesto si colloca l’ordinanza della Cassazione n. 29578/2025, che ribadisce principi di grande rilievo operativo.
1. La vicenda: delega su rapporti esteri e sanzioni RW
La controversia nasce dall’irrogazione di una sanzione per omessa compilazione del quadro RW in relazione a conti detenuti presso una banca svizzera, formalmente intestati al coniuge della contribuente. Quest’ultima risultava tuttavia delegata ad operare sui rapporti.
La contribuente aveva aderito alla procedura di collaborazione volontaria per l’emersione di attività estere fino al 2013, ma tale procedura non esonerava dall’obbligo dichiarativo per gli anni successivi. L’Amministrazione contestava quindi la violazione per i periodi d’imposta 2014 e 2015.
In primo grado la sanzione veniva confermata; in appello, invece, la Corte di giustizia tributaria regionale riteneva che l’Ufficio non avesse provato la concreta movimentazione dei conti e accoglieva il ricorso.
2. Il principio della Cassazione: basta la disponibilità, non la movimentazione
La Cassazione cassa la decisione d’appello affermando che la movimentazione effettiva non costituisce condizione per l’obbligo RW. È sufficiente la disponibilità o la possibilità di movimentazioni finanziarie, connesse anche alla semplice delega bancaria.
La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui l’obbligo di monitoraggio riguarda non solo l’intestatario formale e il beneficiario effettivo, ma anche chi abbia la disponibilità di fatto di somme non proprie, con il compito fiduciario di movimentarle nell’interesse del titolare.
Ne deriva una nozione ampia di detenzione, idonea a ricomprendere situazioni in cui il soggetto non è proprietario delle attività estere, ma può disporne operativamente.
3. Il delegato come destinatario autonomo dell’obbligo dichiarativo
La pronuncia conferma che il soggetto delegato non è estraneo al monitoraggio fiscale. La delega operativa costituisce un presupposto sufficiente a far sorgere l’obbligo di compilazione del quadro RW, poiché attribuisce al delegato la possibilità di effettuare operazioni ordinarie di gestione e prelievo.
L’ordinamento, attraverso tale interpretazione, mira a evitare che l’intestazione formale possa fungere da schermo per sottrarre alla conoscibilità fiscale disponibilità estere rilevanti.
4. Riparto dell’onere probatorio
Un passaggio centrale concerne l’onere della prova. La Corte censura l’impostazione del giudice regionale che aveva richiesto all’Ufficio la prova della concreta movimentazione.
Secondo la Cassazione, una volta accertata l’esistenza della delega – nel caso concreto dichiarata dalla contribuente stessa – era semmai quest’ultima a dover dimostrare eventuali limitazioni specifiche che impedissero la possibilità di operare sul conto.
La delega genera dunque una presunzione di disponibilità, e la prova contraria grava sul contribuente.
5. Continuità dell’obbligo dopo la collaborazione volontaria
La vicenda evidenzia inoltre che la voluntary disclosure non determina un’esenzione generalizzata dagli obblighi di monitoraggio per gli anni successivi. La definizione delle violazioni pregresse non elimina la necessità di compilare correttamente il quadro RW per i periodi d’imposta successivi, pena l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 5 del D.L. 167/1990.
6. Ricadute operative
L’ordinanza n. 29578/2025 assume rilevanza immediata per professionisti e intermediari. In particolare, occorre prestare attenzione alle deleghe operative su rapporti esteri intestati a terzi, soprattutto in ambito familiare o fiduciario.
La sola possibilità di movimentazione può far sorgere obblighi dichiarativi autonomi e conseguenze sanzionatorie anche in assenza di utilizzo effettivo della delega.
Conclusioni
La pronuncia conferma un approccio sostanzialistico al monitoraggio fiscale: ciò che rileva non è la titolarità formale, ma la disponibilità potenziale delle attività estere. Il quadro RW si configura come strumento di trasparenza estesa, destinato a intercettare anche situazioni di disponibilità indiretta o fiduciaria. Per gli operatori del settore, la decisione rappresenta un ulteriore richiamo alla necessità di valutare attentamente ogni delega bancaria estera quale possibile fonte di obblighi dichiarativi e responsabilità sanzionatorie.