1. Premessa e oggetto dell’analisi
La sentenza della Cassazione n. 28935/2025 affronta il tema delle criticità che possono emergere nei rapporti di risparmio cointestati in occasione del decesso di uno degli intestatari. L’attenzione è concentrata, in particolare, sul libretto di risparmio postale nominativo cointestato con clausola di pari facoltà di rimborso e sulle conseguenze della morte di uno dei cointestatari nei rapporti con Poste Italiane e tra gli aventi diritto.
2. Il quadro normativo di riferimento
La vicenda è ricondotta alla disciplina introdotta dal DM 6 giugno 2002, applicabile ai rapporti sorti sotto la sua vigenza. L’art. 8 del decreto prevede che, in caso di libretto nominativo intestato a più soggetti, ciascun intestatario possa disporre delle operazioni anche separatamente, con effetto liberatorio per Poste Italiane, salvo che sia stata notificata l’esistenza di atti dai quali risulti che il credito non è più nella disponibilità di ciascun intestatario.
3. La decisione della Cassazione n. 28935/2025
La Corte di cassazione è chiamata a stabilire se il decesso di uno dei cointestatari possa, di per sé, impedire il rimborso delle somme richieste dall’intestatario superstite. La Corte esclude tale effetto, chiarendo che la mera notifica del decesso non integra una situazione di “credito non più nella disponibilità” ai sensi dell’art. 8 del DM 6 giugno 2002.
4. Titolarità del credito e legittimazione alla riscossione
Un passaggio centrale della motivazione riguarda la distinzione tra il piano della titolarità sostanziale del credito e quello della legittimazione alla riscossione. Il libretto cointestato a firme disgiunte configura un rapporto obbligatorio assistito da una presunzione di contitolarità paritaria. Nei rapporti con il debitore, la clausola di pari facoltà di rimborso attribuisce a ciascun cointestatario una piena legittimazione a ricevere la prestazione, fondata su un rapporto di solidarietà attiva.
5. Gli effetti del decesso di un cointestatario
La morte di uno dei concreditori incide esclusivamente sui rapporti interni. Ai sensi dell’art. 1295 c.c., la quota di credito facente capo al defunto si divide tra gli eredi in proporzione delle rispettive quote. Tale effetto successorio non altera, tuttavia, la posizione del cointestatario superstite nei confronti di Poste Italiane, che resta legittimato a richiedere il rimborso almeno della metà delle somme depositate.
6. Profili applicativi e ricadute operative
Dalla ricostruzione offerta emerge che l’eventuale opposizione degli eredi del cointestatario deceduto non è idonea, di per sé, a paralizzare il pagamento richiesto dall’intestatario superstite. Il sistema delineato dal DM 6 giugno 2002 è volto a garantire certezza nei rapporti con il depositario, rinviando la regolazione dei conflitti tra aventi diritto al piano dei rapporti interni.
7. Considerazioni conclusive
La sintesi dei documenti conferma un’impostazione che separa nettamente la tutela del debitore-dispensatore del servizio di risparmio dalla disciplina dei rapporti successori. Il principio affermato rafforza la stabilità operativa dei rapporti cointestati, evitando che il decesso di un intestatario determini automaticamente il blocco delle somme e demandando agli interessati la definizione delle rispettive pretese nelle sedi appropriate.