1. Il quadro della vicenda e il tema interpretativo

La risposta ad interpello n. 275/2025 consente di fare chiarezza su un tema ricorrente nella pratica professionale: il rapporto tra accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario resa dal rappresentante del minore e obblighi dichiarativi relativi ai redditi del de cuius. La situazione posta all’attenzione dell’Agenzia riflette un caso frequente: autorizzazione all’accettazione beneficiata già ottenuta, inventario non ancora redatto e incertezza circa la titolarità degli adempimenti fiscali.

2. Effetti dell’accettazione e ruolo dell’inventario

L’Agenzia delle Entrate ricostruisce il quadro normativo valorizzando tre disposizioni cardine: l’art. 459 c.c., che individua nell’accettazione il momento di acquisto dell’eredità; l’art. 471 c.c., che impone l’accettazione con beneficio d’inventario per i minori; e l’art. 484 c.c., che disciplina la forma della dichiarazione, separandola dalla fase di redazione dell’inventario.

La conclusione è netta: il minore acquisisce la qualità di erede con la sola dichiarazione di accettazione resa dal rappresentante autorizzato dal giudice tutelare, indipendentemente dal fatto che l’inventario sia stato redatto. L’inventario, infatti, incide soltanto sul profilo della responsabilità patrimoniale, non sulla qualifica ereditaria.

La giurisprudenza di legittimità, da ultimo con le Sezioni Unite n. 31310/2024, conferma che la mancata tempestiva redazione dell’inventario non incide sull’efficacia dell’accettazione per il minore, anche in ragione della disciplina protettiva dell’art. 489 c.c.

3. Gli obblighi fiscali: decorrenza e scadenze

Una volta individuato il momento genetico dell’acquisto dell’eredità, l’Agenzia chiarisce che gli obblighi dichiarativi previsti dall’art. 65 del DPR 600/1973 gravano sul minore erede sin da tale momento. La norma non prevede sospensioni o differimenti legati alla redazione dell’inventario.

Nel caso esaminato, la de cuius era deceduta l’8 marzo 2025 e il minore era stato autorizzato all’accettazione beneficiata; tuttavia, l’inventario non era stato ancora predisposto. Nonostante ciò, la dichiarazione dei redditi 2024 doveva essere presentata entro il termine ordinario del 31 ottobre 2025, poiché il decesso era avvenuto dopo il mese di febbraio e non ricorrevano le condizioni per la proroga semestrale.

Diversamente, i versamenti dovuti dal de cuius a saldo 2024, la cui scadenza originaria cadeva entro quattro mesi dal decesso, beneficiavano della proroga di sei mesi prevista dall’art. 65, con scadenza fissata al 31 dicembre 2025 senza sanzioni né interessi.

4. Considerazioni operative

Dal quadro delineato emergono due indicazioni operative di particolare rilievo:
– la qualità di erede del minore non è subordinata alla redazione dell’inventario, purché sia stata resa una valida dichiarazione di accettazione con autorizzazione del giudice tutelare;
– gli adempimenti fiscali decorrono da tale momento, senza possibilità di rinvio in attesa della conclusione dell’inventario, che assume rilevanza solo per la responsabilità patrimoniale.

5. Conclusione

La risposta n. 275/2025 offre un chiarimento applicativo di rilievo sistematico: l’accettazione beneficiata produce immediatamente l’effetto successorio e, parallelamente, l’insorgenza degli obblighi dichiarativi. L’apparente pendenza dell’inventario non sospende quindi la posizione fiscale dell’erede.

Per i professionisti ciò rappresenta un punto fermo: una volta resa la dichiarazione di accettazione, il minore è erede a tutti gli effetti – anche se l’inventario è ancora in corso – e come tale deve adempiere agli obblighi tributari nei termini di legge.

Leggi la risposta completa dell’Agenzia delle Entrate.