L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 271 del 27 ottobre 2025, ha affrontato un tema di particolare rilievo nel diritto tributario e societario: la possibilità di applicare l’esenzione dall’imposta sulle donazioni, di cui all’art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. 346/1990 (Testo unico delle successioni e donazioni), nel caso in cui l’oggetto del trasferimento sia la nuda proprietà di quote sociali accompagnata dal trasferimento convenzionale del diritto di voto.

1. Il caso sottoposto all’Agenzia

La fattispecie riguardava una contribuente titolare del 96,3% del capitale di una holding industriale che detiene partecipazioni dirette e indirette in altre società operative. La stessa intendeva donare ai figli, in comunione, la nuda proprietà del 95% della propria partecipazione, mantenendo per sé l’usufrutto e una quota residua dell’1,3% in piena proprietà. L’atto di donazione conteneva tuttavia una convenzione accessoria con la quale la donante trasferiva ai figli la maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria, così da consentire loro di acquisire il controllo di diritto ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1, c.c. Nell’accordo era inoltre previsto l’impegno dei beneficiari a mantenere il controllo per un periodo minimo di cinque anni dalla donazione, in conformità al requisito previsto dalla norma agevolativa.

2. Il quadro normativo e i presupposti dell’agevolazione

L’art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. 346/1990, come riformulato dal D.Lgs. 139/2024 e applicabile dal 1° gennaio 2025, dispone l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti, anche a titolo gratuito, di aziende o partecipazioni effettuati a favore del coniuge o dei discendenti, a condizione che:

– il trasferimento determini l’acquisizione o l’integrazione del controllo di diritto ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1, c.c.;

– i beneficiari si impegnino a detenere il controllo per almeno cinque anni, rendendo apposita dichiarazione nell’atto.

L’elemento di maggiore interesse della fattispecie risiede nella natura del diritto trasferito – la nuda proprietà – e nella titolarità collettiva delle quote donate, in regime di comunione. Entrambi gli aspetti avevano generato, in passato, incertezze circa l’applicabilità dell’agevolazione.

3. Il controllo in regime di comproprietà

Già con precedenti pronunce (circolare n. 11/2007 e risposte n. 7/2019, 37/2020, 38/2020 e 72/2024), l’Agenzia aveva chiarito che l’esenzione può estendersi anche ai trasferimenti in comproprietà, purché i beneficiari esercitino congiuntamente i diritti sociali tramite un rappresentante comune. La risposta n. 271/2025 conferma questo orientamento, ribadendo che il requisito del controllo può considerarsi integrato anche se i comproprietari esercitano i diritti di voto per il tramite del rappresentante designato, purché quest’ultimo disponga della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria. Nel caso in esame, l’atto di donazione individuava in uno dei due figli donatari il rappresentante comune, così assicurando il pieno rispetto della condizione.

4. Il nodo della nuda proprietà e la rilevanza della convenzione sul diritto di voto

In linea di principio, ai sensi dell’art. 2352 c.c., il diritto di voto spetta all’usufruttuario e non al nudo proprietario. Tale regola avrebbe potuto escludere la possibilità per i donatari di acquisire il controllo, con conseguente inapplicabilità dell’esenzione. Tuttavia, l’atto di liberalità prevedeva espressamente che la donante trasferisse ai figli, nudi proprietari, la maggioranza dei diritti di voto, superando così il limite civilistico. L’Agenzia ritiene che questa convenzione accessoria sia idonea a realizzare il trasferimento del controllo, poiché consente ai beneficiari di esercitare la maggioranza dei voti in assemblea, requisito dirimente per l’esenzione. A nulla rilevano, sottolinea la risposta, i diritti particolari riconosciuti dallo statuto alla donante (diritto di convocare l’assemblea, poteri di veto o diritti patrimoniali specifici), in quanto tali prerogative non incidono sul controllo di diritto trasferito ai figli.

5. Considerazioni conclusive

La posizione dell’Amministrazione finanziaria appare coerente con la finalità del legislatore di favorire i passaggi generazionali e di evitare che rigidità formali ostacolino la continuità del controllo familiare. La scelta di riconoscere efficacia alla convenzione di trasferimento del voto valorizza la sostanza economico-giuridica dell’operazione rispetto alla mera configurazione civilistica dei diritti. Dal punto di vista operativo, occorre tuttavia garantire che:

– la convenzione sia espressamente inserita nell’atto di donazione;

– l’impegno quinquennale sia dichiarato dai beneficiari;

– l’esercizio unitario dei diritti di voto sia documentato tramite la nomina del rappresentante comune.

La risposta n. 271/2025 offre quindi un importante chiarimento applicativo, che potrà orientare la prassi notarile e fiscale nelle riorganizzazioni patrimoniali familiari fondate sul trasferimento di partecipazioni sociali in nuda proprietà, assicurando la continuità del controllo e la neutralità tributaria dell’operazione.

Consulta la risposta completa dell’Agenzia delle Entrate.