Premessa.

La questione della determinazione del valore da considerare ai fini della collazione di un immobile donato con riserva di usufrutto è stata oggetto di approfondimento da parte del Consiglio Nazionale del Notariato, nello Studio n. 81-2023/C. Il tema assume rilievo sia sotto il profilo civilistico, in relazione alla natura della riserva di usufrutto, sia in ambito successorio, con particolare riferimento all’imputazione del bene nella divisione ereditaria.

La riserva di usufrutto: profili civilistici.

Il codice civile prevede espressamente la possibilità di alienare un bene a titolo oneroso o gratuito riservandosi l’usufrutto (artt. 796 e 1002, comma 3, c.c.). Tale riserva è generalmente ammessa nei negozi di alienazione.

Secondo il Notariato, quando la riserva è a favore dell’alienante, il negozio deve essere ricostruito come atto unico con duplice effetto: trasferimento della nuda proprietà al donatario e contestuale ‘deductio’ dell’usufrutto in capo al donante. L’ipotesi di due negozi distinti, invece, risulta poco coerente con la volontà delle parti e problematica nei casi in cui il donatario sia un soggetto incapace, come un minore.

Diversamente, se l’usufrutto viene riservato in favore di un terzo, è necessario un negozio autonomo e antecedente, poiché il diritto non può sorgere senza l’accettazione del beneficiario e, dopo il trasferimento della nuda proprietà, il disponente può cedere solo l’usufrutto residuo, commisurato alla durata della propria vita.

Profili successori e intrasmissibilità.

Sul piano successorio, la regola generale è quella dell’intrasferibilità dell’usufrutto per causa di morte (art. 979 c.c.), con estinzione del diritto al più tardi alla morte dell’usufruttuario (Cass. 20788/2015). Tuttavia, è ammessa un’eccezione: qualora l’usufrutto sia stato ceduto inter vivos e il cessionario muoia prima del cedente, il diritto si trasmette agli eredi del cessionario fino alla morte o alla scadenza del termine originariamente previsto.

La collazione dell’immobile donato con riserva di usufrutto.

La parte più delicata riguarda la determinazione del valore da imputare ai fini della collazione da parte del donatario dopo la morte del donante.

Secondo la Suprema Corte (Cass. 25473/2010), l’imputazione deve essere effettuata considerando il valore della piena proprietà al momento dell’apertura della successione, poiché la morte del donante comporta la riunione di usufrutto e nuda proprietà nella sfera giuridica del donatario, in virtù dell’art. 747 c.c.

Una parte della dottrina, invece, ritiene che la collazione debba avvenire sulla base del valore della sola nuda proprietà trasferita in vita, argomentando che l’obbligo di collazione si fonda sull’intento del donante di anticipare i vantaggi derivanti dalla successione. Se il beneficio pieno (proprietà piena) si realizza solo dopo la morte del donante, esso non dovrebbe essere oggetto di collazione immediata.

Posizione del Notariato e problematiche applicative.

Il Notariato suggerisce una soluzione flessibile, dipendente dalle specifiche circostanze del caso concreto. Ad esempio, nel caso in cui il de cuius abbia donato a due figli appartamenti di pari valore, riservandosi l’usufrutto su uno solo, imputare il valore della piena proprietà potrebbe violare il principio di uguaglianza tra coeredi sancito dall’art. 3 Cost.

Pertanto, la determinazione del valore da imputare deve essere attentamente valutata, considerando sia il dato normativo sia la volontà delle parti e la finalità della donazione.

Conclusioni.

La questione del valore per la collazione di un immobile donato con riserva di usufrutto evidenzia la complessità del bilanciamento tra principi civilistici e successori. Mentre la Cassazione privilegia la tesi della piena proprietà, la dottrina e il Notariato propongono soluzioni più articolate che tengano conto della concreta realtà familiare e patrimoniale. Per i professionisti, ciò implica la necessità di valutare attentamente le circostanze e di predisporre adeguata documentazione in sede di pianificazione successoria, al fine di prevenire contenziosi.

Principio pratico.

Ai fini della collazione, la scelta tra valore della piena proprietà e valore della nuda proprietà dell’immobile donato con riserva di usufrutto deve essere guidata dall’interpretazione dell’art. 747 c.c., dalle indicazioni giurisprudenziali e dall’esigenza di equità tra coeredi, tenendo sempre presente la specificità del caso concreto.

Consulta lo studio completo del Consiglio Nazionale del Notariato.