1. Premessa
La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 5985 del 6 marzo 2025 ha fornito nuovi chiarimenti in materia di ripartizione dell’indennizzo derivante da polizze assicurative sulla vita in cui i beneficiari siano genericamente indicati come ‘eredi legittimi’ o ‘eredi testamentari’. Il tema, di grande interesse per gli operatori professionali e per le compagnie assicurative, tocca il rapporto tra contratto di assicurazione sulla vita e successione mortis causa, ponendo questioni rilevanti sia dal punto di vista civilistico che operativo.
L’ordinanza si inserisce nel solco della giurisprudenza già tracciata dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 11421/2021, consolidando un orientamento che distingue nettamente il diritto all’indennizzo derivante dal contratto dalla successione ereditaria.
2. Il caso concreto
La controversia trae origine dalla stipula di tre polizze vita da parte di una signora (NO.GI.), la quale indicava come beneficiari ‘gli eredi legittimi’. Al momento della stipula, tre fratelli della contraente erano già deceduti. Alla morte della stipulante, avvenuta nel 2018, gli eredi legittimi risultavano essere undici, suddivisi tra: un fratello superstite, sette nipoti figli di un fratello premorto, due nipoti figli di una sorella premorta, e un nipote figlio di un’altra sorella premorta.
Le compagnie assicurative avevano liquidato l’indennizzo per stirpi, suddividendo le somme in quattro parti corrispondenti ai rami familiari. I sette nipoti di uno dei fratelli deceduti contestavano tale criterio, chiedendo che l’indennizzo fosse ripartito per teste, ossia in parti uguali tra tutti gli undici eredi.
3. Le decisioni di merito
Il Giudice di Pace rigettava la domanda, confermando la ripartizione per stirpi. Il Tribunale di Arezzo, in appello, accoglieva invece la tesi dei ricorrenti, affermando che i beneficiari premorti non potevano essere considerati tali, in quanto la designazione presuppone l’esistenza in vita al momento della stipula. Pertanto, i soggetti in vita al momento della morte della contraente acquistavano il diritto iure proprio e l’indennizzo doveva essere diviso in parti uguali.
4. Il principio stabilito dalla Cassazione
La Cassazione ha confermato l’impostazione del Tribunale, ribadendo che la clausola che indica come beneficiari ‘gli eredi’ ha funzione meramente identificativa dei soggetti destinatari della prestazione, senza alcun riferimento alle quote ereditarie. L’indennizzo deve essere pertanto ripartito in parti uguali tra i beneficiari in vita al momento della stipula.
4.1 Beneficiari premorti alla stipula
Se un soggetto è già deceduto prima della stipula della polizza, non può essere considerato beneficiario, in quanto manca la condizione di esistenza in vita richiesta per la validità della designazione. In questo caso, i successori non subentrano iure successionis, ma diventano direttamente beneficiari solo se rientrano tra gli eredi in vita al momento della stipula. L’indennizzo si ripartisce quindi per teste, escludendo qualsiasi riferimento alle quote ereditarie.
4.2 Beneficiari premorti dopo la stipula
Diverso è il caso in cui il beneficiario deceda dopo la stipula ma prima dell’assicurato: il diritto all’indennizzo si considera già acquisito dal beneficiario al momento della designazione e, alla sua morte, si trasmette agli eredi iure successionis secondo le normali regole successorie.
5. Riflessioni operative
Per i professionisti che assistono clienti nella pianificazione patrimoniale e successoria, le indicazioni della Suprema Corte hanno importanti conseguenze pratiche:
1. Redazione delle clausole di designazione: è essenziale che la volontà del contraente sia chiaramente espressa. In assenza di un’indicazione specifica sulle quote, la ripartizione avverrà in parti uguali.
2. Ruolo delle compagnie assicurative: gli assicuratori devono prestare particolare attenzione alla situazione dei beneficiari al momento della stipula. La presenza di beneficiari premorti impone la liquidazione per teste agli aventi diritto in vita, evitando erronee suddivisioni per stirpi.
3. Coordinamento con la successione ereditaria: l’indennizzo derivante dalla polizza vita non rientra nell’asse ereditario, in quanto i beneficiari acquistano il diritto iure proprio in virtù di un contratto inter vivos post mortem (art. 1920 c.c.).
6. Conclusioni
L’ordinanza n. 5985/2025 della Cassazione conferma un principio di grande rilievo: quando la designazione è effettuata genericamente in favore degli ‘eredi’, il diritto all’indennizzo nasce direttamente dal contratto di assicurazione, indipendentemente dalla successione ereditaria. Di conseguenza, la prestazione deve essere divisa in parti uguali tra i beneficiari in vita al momento della stipula, senza applicare le regole di rappresentazione o di accrescimento proprie della successione.
Questo orientamento offre certezza giuridica e costituisce un punto di riferimento essenziale per compagnie assicurative, professionisti della consulenza patrimoniale e operatori legali e fiscali.