La Risposta n. 144/2025 dell’Agenzia delle Entrate affronta il regime fiscale applicabile ad un trust estero con trustee maltese, beneficiari residenti in Italia e investment advisor svizzero. In particolare, si analizza: (i) l’applicabilità della ritenuta ridotta dell’1,20% sui dividendi ex art. 27, co. 3-ter, DPR 600/1973; (ii) l’esenzione dall’imposta sostitutiva sulle plusvalenze ex art. 5, co. 5, D.lgs. 461/1997.

L’Agenzia esclude l’applicazione dell’aliquota ridotta prevista dall’art. 27, co. 3-ter, DPR 600/1973, motivando che il trust, pur essendo soggetto all’imposta maltese sulle società, non possiede una forma legale societaria, come richiesto dalla direttiva madre-figlia (Dir. 2011/96/UE).

Questa posizione appare discutibile sotto due profili:

  • Formale: l’art. 27, co. 3-ter, fa riferimento a “società ed enti soggetti ad un’imposta sul reddito delle società”. La norma non impone un vincolo di forma legale societaria, ma richiede una soggettività passiva ai fini dell’imposta societaria nel Paese di residenza. Nel caso di specie, tale condizione è soddisfatta per effetto dell’opzione irrevocabile esercitata ai sensi dell’art. 27D(1) dell’Income Tax Act maltese, che assimila il trust ad una società residente.
  • Sostanziale: la ratio della norma è quella di evitare discriminazioni tra soggetti residenti e soggetti UE/SEE in posizione analoga. Negare l’applicazione dell’aliquota ridotta ad un soggetto che, sotto il profilo fiscale, è trattato come una società residente in uno Stato membro, appare in contrasto con i principi di parità di trattamento e neutralità fiscale sanciti dal diritto dell’Unione.

L’Agenzia riconosce la spettanza del regime di esenzione previsto dall’art. 5, co. 5, D.lgs. 461/1997, ritenendo il trust un soggetto residente in uno Stato della white list (Malta) e qualificabile come soggetto passivo d’imposta. Tale conclusione è corretta e conforme alla prassi e alla normativa vigente.

La Risposta n. 144/2025 rappresenta un importante chiarimento in materia di trust esteri, riconoscendo la possibilità di considerare un trust fiscalmente non interposto anche in presenza di un investment advisor e protector indipendenti. Tuttavia, l’esclusione della ritenuta ridotta dell’1,20% sui dividendi appare eccessivamente formalistica e disallineata rispetto alla ratio della norma e al trattamento sostanziale del trust. Una revisione interpretativa sarebbe auspicabile per garantire maggiore coerenza e neutralità fiscale, in linea con i principi europei.

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