Con la risposta n. 170 del 2025, l’Agenzia delle Entrate si pronuncia in merito al trattamento fiscale, ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, delle attribuzioni patrimoniali effettuate dal trustee di un trust in favore di ulteriori trust istituiti per ciascuna linea familiare discendente.
Un trust istituito in Italia nel 2014 da tre fratelli disponenti ha come beneficiari i loro rispettivi discendenti. Il trustee ha successivamente istituito – in attuazione di quanto previsto dal regolamento del trust originario – tre distinti trust (trust successivi), ciascuno a favore della “Famiglia” di un Disponente. Il trustee intende ora attribuire a ciascuno di questi trust successivi un terzo delle azioni e degli immobili presenti nel patrimonio del trust originario.
L’istante ritiene che tale trasferimento sia un atto di apporto in trust e quindi non soggetto a imposta di donazione, bensì alle sole imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.
L’Amministrazione rigetta l’impostazione del contribuente e qualifica i trust successivi come beneficiari del trust originario, in quanto istituiti in esecuzione di quanto previsto dall’atto regolamentare del trust (art. 31.2) e destinatari di una quota del patrimonio segregato.
L’Agenzia rileva che:
- il trasferimento interrompe la segregazione del trust originario e segna il raggiungimento del suo scopo, ovvero garantire coesione e unità nella proprietà del gruppo familiare;
- l’attribuzione ai trust successivi costituisce un atto traslativo a favore di soggetti terzi (i nuovi trust), in qualità di beneficiari, e come tale integra il presupposto dell’imposta di donazione, ai sensi dell’art. 4-bis del d.lgs. 346/1990, introdotto dal d.lgs. 139/2024 (in vigore dal 1° gennaio 2025);
- le aliquote applicabili sono quelle previste per soggetti estranei, ovvero 8% ex art. 7, comma 1, lett. d) TUSD, non essendo configurabile alcun rapporto di parentela tra i disponenti e i trust successivi.
Inoltre, le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura proporzionale, trattandosi di trasferimenti immobiliari.
Il provvedimento si colloca in continuità con l’orientamento delineato nella circolare 34/E/2022 e lo integra alla luce delle nuove disposizioni normative del 2024. Tuttavia, alcuni aspetti meritano riflessione:
- Equiparare un trust successivo a un “beneficiario” in senso proprio (anziché a un mero veicolo strumentale o a un trustee subentrante) implica un’interpretazione estensiva della nozione di beneficiario ai fini dell’art. 4-bis TUSD;
- La funzione meramente esecutiva e non distributiva dell’attribuzione (i trust successivi hanno finalità simili e regole identiche a quelle del trust originario) sembrerebbe piuttosto giustificare un trattamento neutrale;
- Si segnala quindi un mutamento di indirizzo, in senso restrittivo, rispetto a precedenti aperture su fattispecie “circolari” o interne alla catena fiduciaria, dove l’imposta era rinviata alla devoluzione finale a persone fisiche.
La risposta impone estrema cautela nelle strutturazioni multistadio, dove il patrimonio è destinato a transitare per più trust prima della devoluzione finale. In particolare:
- Ogni attribuzione intermedia può integrare un presupposto impositivo autonomo, anche in assenza di beneficiari fisici immediati;
- Il rischio di tassazione anticipata e a pieno carico (8%) è concreto, anche se il disegno fiduciario complessivo rimane unitario e coerente con la volontà originaria del disponente;
- In fase di redazione degli atti, risulta cruciale distinguere tra atti di semplice gestione (es. sostituzione del trustee) e atti dispositivi che si configurano come anticipazioni parziali della devoluzione.
La risposta n. 170/2025 rafforza l’impostazione sostanzialista dell’Agenzia in materia di trust e imposta di donazione. Il dato testuale (intestazione formale, destinazione familiare, identità dei regolamenti) viene subordinato alla ricostruzione teleologica della sequenza fiduciaria e alla valutazione dell’effettivo “svincolo” del patrimonio. Il trust successivo viene così trattato alla stregua di un beneficiario “fiscale”, con applicazione immediata dell’imposta.
Per gli operatori, è fondamentale monitorare la prassi su casistiche analoghe, anche alla luce del crescente ricorso a trust “dinastici” e articolati, e del possibile contenzioso che tali posizioni potrebbero generare.