La rinuncia all’eredità non può essere qualificata come comportamento strumentale per il solo fatto che possa determinare, nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, l’assenza di un soggetto nei confronti del quale far valere i debiti tributari del de cuius. È questo il principio affermato dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 24651/2026, che ha respinto la tesi dell’Agenzia delle Entrate secondo cui, fino alla maturazione del termine decennale previsto per l’accettazione dell’eredità, il Fisco dovrebbe continuare a notificare atti idonei a interrompere la prescrizione dei propri crediti, in considerazione della possibilità che il chiamato possa successivamente modificare la propria scelta.
La controversia trae origine da un preavviso di iscrizione ipotecaria relativo a cartelle di pagamento emesse in conseguenza del decesso della madre del contribuente. I giudici di merito avevano accolto le doglianze del contribuente valorizzando la rinuncia all’eredità, ma l’Agenzia delle Entrate aveva impugnato la decisione sostenendo che tale rinuncia avrebbe potuto essere revocata sino alla scadenza del termine decennale per l’accettazione. Secondo la prospettazione erariale, pertanto, sarebbe stato necessario preservare, per l’intero periodo, la possibilità di interrompere la prescrizione mediante la notifica di appositi atti, evitando che la rinuncia potesse essere utilizzata quale strumento per sottrarsi ai termini di prescrizione dei crediti tributari o a quelli di decadenza dall’esercizio del potere di accertamento. La Suprema Corte, richiamando anche precedenti conformi, tra cui le pronunce n. 37064 del 2022 e n. 17703 del 2026, ribadisce invece che la responsabilità per le obbligazioni tributarie del defunto presuppone necessariamente l’acquisizione della qualità di erede.
In base all’art. 521 c.c., la rinuncia produce effetti retroattivi, con la conseguenza che il chiamato deve essere considerato, ai fini successori, come se non fosse mai stato erede e non può pertanto essere chiamato a rispondere dei debiti tributari facenti capo al de cuius. Tale principio non viene meno qualora l’obbligazione tributaria sia stata formalizzata attraverso un atto di accertamento notificato successivamente all’apertura della successione e divenuto definitivo per mancata impugnazione. La rinuncia, infatti, impedisce comunque l’acquisizione della qualità di erede e può essere fatta valere anche in sede di contestazione della successiva cartella di pagamento. Particolarmente significativa è la valutazione della Corte in merito alla possibilità che la rinuncia venga successivamente revocata. Tale eventualità, secondo la Cassazione, non giustifica l’obbligo per l’Amministrazione finanziaria di procedere sistematicamente alla notifica di atti interruttivi della prescrizione sino alla scadenza del termine decennale per l’accettazione dell’eredità. Anche un’eventuale rinuncia formalizzata dopo tale termine, infatti, avrebbe una portata meramente ricognitiva, in quanto attesterebbe che nel periodo precedente non era intervenuta alcuna accettazione dell’eredità. Ne conseguirebbe l’assenza di utilità degli eventuali atti interruttivi notificati nel frattempo.
La decisione non trascura, tuttavia, la posizione dei creditori ereditari, compreso il Fisco, ma evidenzia come l’ordinamento predisponga specifici strumenti di tutela. In particolare, l’art. 524 c.c. consente ai creditori del chiamato che abbia rinunciato all’eredità, qualora la rinuncia sia avvenuta senza frode e abbia arrecato loro un pregiudizio, di ottenere l’autorizzazione ad accettare l’eredità in nome e luogo del rinunciante, esclusivamente al fine di soddisfarsi sui beni ereditari. Resta, in ogni caso, decisivo verificare che il comportamento del chiamato sia effettivamente compatibile con la rinuncia formalizzata, posto che eventuali atti dispositivi o condotte incompatibili con la volontà di rinunciare possono integrare un’accettazione tacita dell’eredità e determinare, conseguentemente, l’assunzione della responsabilità per i debiti del de cuius.