La cessazione anticipata del trust, quando determina il ritorno del patrimonio vincolato al disponente che lo aveva originariamente trasferito al trust, non comporta né l’applicazione dell’imposta di donazione né l’emersione di componenti reddituali imponibili. Il principio è stato ribadito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 146/2026, avente a oggetto la retrocessione al disponente della nuda proprietà di una partecipazione in una società a responsabilità limitata.
La fattispecie esaminata riguardava un trust con domicilio fiscale in Italia, istituito a Londra, al quale la disponente aveva trasferito la nuda proprietà di azioni di una società per azioni e di quote di una società a responsabilità limitata, mantenendone l’usufrutto. A seguito della fusione della Srl nella Spa e della successiva trasformazione della società incorporante in Srl, il trust era rimasto titolare della nuda proprietà di una partecipazione di minoranza nella società risultante dalle operazioni societarie.
In un momento successivo, il beneficiario del trust aveva rinunciato alla propria posizione senza che fossero individuati ulteriori beneficiari. La rinuncia aveva determinato la cessazione del trust e, conseguentemente, la restituzione al disponente della nuda proprietà della partecipazione nella Srl precedentemente segregata nel patrimonio del trust.
Sotto il profilo dell’imposta sulle donazioni, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato l’art. 4-bis del D.Lgs. n. 346/1990, introdotto dal D.Lgs. n. 139/2024, secondo cui l’istituzione e le vicende del trust assumono rilevanza ai fini dell’imposta soltanto quando determinano un effettivo incremento patrimoniale gratuito in capo ai beneficiari. L’Amministrazione ha inoltre richiamato la risposta a interpello n. 165/2024, nella quale era stata esclusa l’applicazione dell’imposta di donazione in relazione alla restituzione al disponente dei beni precedentemente conferiti nel trust a seguito della rinuncia dei beneficiari.
La medesima conclusione trova riscontro nell’orientamento della Corte di cassazione, richiamato dall’Agenzia attraverso l’ordinanza n. 31857 del 2023, in continuità con quanto affermato dalla precedente pronuncia n. 8719 del 30 marzo 2021. Secondo tale indirizzo, l’anticipata cessazione del trust determina il venir meno del presupposto impositivo quando impedisce che si realizzi l’arricchimento patrimoniale in favore del beneficiario. Nel caso esaminato, pertanto, la retrocessione della nuda proprietà della partecipazione al soggetto che aveva originariamente effettuato l’apporto non realizza alcun trasferimento patrimoniale gratuito a favore di un beneficiario e, di conseguenza, non integra il presupposto oggettivo dell’imposta di donazione.
L’operazione risulta fiscalmente neutrale anche ai fini delle imposte sui redditi. L’art. 9, comma 5, del TUIR disciplina infatti gli atti a titolo oneroso che comportano il trasferimento di diritti reali di godimento, mentre nella fattispecie esaminata sia l’apporto iniziale al trust sia la successiva retrocessione del diritto reale sono privi di corrispettivo. Non configurandosi, quindi, un’operazione onerosa idonea a determinare un differenziale fiscalmente rilevante, dalla restituzione della partecipazione al disponente non deriva alcuna plusvalenza imponibile.