Con la risposta a interpello n. 165/2026, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il trattamento fiscale delle attribuzioni effettuate da un trust estero a favore di un beneficiario fiscalmente residente in Italia, soffermandosi in particolare sulla distinzione tra somme ricevute a titolo di reddito e attribuzioni riconducibili al capitale del trust. La fattispecie riguardava un trust istituito nel 2006, secondo la legge dello Stato della California, da due coniugi statunitensi, entrambi fiscalmente residenti negli Stati Uniti, i quali rivestivano anche il ruolo di co-trustee e beneficiavano, fino alla loro morte, dei redditi netti derivanti dalle attività segregate nel trust, costituite da investimenti finanziari presso intermediari americani e da immobili situati negli Stati Uniti.

I tre figli dei disponenti, tra i quali figurava l’istante fiscalmente residente in Italia da diversi anni, non disponevano, durante la vita dei genitori, di alcun potere sulla gestione del patrimonio né sulla modifica delle disposizioni istitutive del trust e non rivestivano la qualifica di beneficiari. Era tuttavia previsto che, in caso di impedimento o impossibilità dei genitori a esercitare le funzioni di trustee, i figli subentrassero nella gestione secondo un ordine prestabilito. A seguito del decesso del padre, avvenuto nel 2020, il patrimonio originario era stato suddiviso in due trust, nei quali la madre aveva mantenuto la posizione di unica beneficiaria dei redditi per tutta la propria vita. Dopo il decesso della madre, intervenuto nel maggio 2025, il patrimonio dei due trust, dedotte le somme necessarie per sostenere le spese connesse alla successione e gli oneri fiscali dovuti negli Stati Uniti, era stato attribuito in parti uguali ai tre figli, individuati quali beneficiari finali.

L’istante ha quindi chiesto all’Amministrazione finanziaria di chiarire il corretto trattamento fiscale delle somme e dei beni ricevuti, sostenendo che sia il trust originario sia quelli successivamente derivati dovessero considerarsi interposti rispetto ai genitori fino alla morte della madre. Secondo la ricostruzione prospettata, soltanto a partire da tale momento i due trust derivati avrebbero assunto natura trasparente ai fini delle imposte sui redditi, con conseguente imputazione ai figli dei redditi prodotti dal patrimonio segregato nel periodo compreso tra il decesso della madre e l’effettiva attribuzione dei beni.

In questa prospettiva, il valore normale del patrimonio esistente al momento della morte della madre avrebbe dovuto essere considerato capitale e, pertanto, non assoggettato a imposizione in Italia al momento della successiva devoluzione ai beneficiari finali. Diversamente, i redditi maturati sui beni in trust successivamente al decesso della madre e fino alla loro effettiva attribuzione ai figli avrebbero dovuto essere imputati a questi ultimi secondo il regime previsto dall’art. 44, comma 1, lett. g-sexies), del TUIR. L’istante riteneva quindi che non dovessero essere assoggettati a imposizione in Italia né il valore del fondo esistente alla data del decesso della madre né i redditi prodotti dal patrimonio segregato fino a tale momento, mentre avrebbe dovuto essere dichiarato il reddito maturato successivamente.

A sostegno della propria interpretazione veniva richiamato l’art. 45, comma 4-quater, del TUIR, disposizione che consente al beneficiario residente di dimostrare che le attribuzioni provenienti da trust esteri ricevute non rappresentano redditi, bensì capitale. L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, ha precisato che tale disposizione non trova applicazione nella fattispecie esaminata, trattandosi di una presunzione legale relativa riferita esclusivamente alle attribuzioni provenienti da trust opachi situati in Stati o territori a fiscalità privilegiata, secondo quanto già chiarito dalla circolare n. 34/2022.

Ciò nonostante, l’Amministrazione ha sostanzialmente condiviso l’impostazione del contribuente, riconoscendo che la beneficiaria, non avendo esercitato poteri di gestione sul patrimonio del trust e non avendo assunto, fino al decesso della madre, la qualità di beneficiaria dei relativi redditi, non è tenuta a dichiarare redditi prodotti dal trust anteriormente a tale momento. L’Agenzia ha infatti precisato che, in quanto beneficiaria individuata del trust estero, l’istante è tenuta ad assolvere i conseguenti obblighi fiscali a decorrere dal periodo d’imposta 2025, coincidente con l’anno del decesso della madre.

La conclusione dell’Amministrazione implica, quindi, che i redditi prodotti dai due trust anteriormente al decesso della madre non assumano natura di reddito imponibile in capo alla figlia, non essendo quest’ultima titolare di alcun diritto sui relativi proventi e non potendo intervenire nella gestione del patrimonio. Tali componenti, confluite nel patrimonio dei trust e successivamente attribuite alla beneficiaria, risultano pertanto riconducibili al capitale ricevuto in sede di devoluzione. Solo a partire dal momento in cui la figlia ha assunto la posizione di beneficiaria individuata, e dunque dal 2025, i redditi prodotti dal patrimonio segregato possono essere imputati fiscalmente alla stessa secondo il regime applicabile al trust trasparente.

Consulta la risposta completa dell’Agenzia delle Entrate.