Con la sentenza n. 89 del 28 maggio 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità delle disposizioni che disciplinavano, anteriormente alla riforma introdotta dal D.Lgs. n. 139/2024, i criteri di determinazione del valore delle rendite vitalizie ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni e dell’imposta di registro. La pronuncia pone così fine a una questione interpretativa che aveva dato luogo, negli ultimi anni, a numerose criticità applicative, originate dal meccanismo di calcolo fondato sul tasso di interesse legale, il quale, in presenza di valori particolarmente contenuti, determinava coefficienti tali da attribuire alle rendite valori fiscali manifestamente sproporzionati.

La disciplina previgente prevedeva che, ai fini della determinazione della base imponibile dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni nonché delle imposte ipotecaria e catastale, il valore delle rendite, delle pensioni e di alcuni diritti reali fosse calcolato mediante coefficienti periodicamente aggiornati in funzione dell’andamento del tasso di interesse legale. Tale sistema ha operato senza particolari criticità finché il tasso si è mantenuto su livelli superiori all’1%; la progressiva riduzione registrata negli anni successivi, culminata nei valori estremamente contenuti applicati tra il 2014 e il 2021, ha invece prodotto un incremento esponenziale dei coefficienti, con effetti distorsivi nella determinazione della base imponibile. Emblematico è il caso del 2016, quando, a fronte di un tasso legale dello 0,20%, il coefficiente previsto per la capitalizzazione delle rendite perpetue raggiungeva il valore di 500, con la conseguenza che il valore fiscale della rendita risultava pari a cinquecento volte l’annualità corrisposta.

Per porre rimedio a tale anomalia, il D.Lgs. n. 139/2024 ha modificato la disciplina introducendo, a decorrere dal 1° gennaio 2025, un limite minimo del 2,5% al tasso di interesse da assumere ai fini della determinazione dei coefficienti. In tal modo il legislatore ha impedito che il coefficiente potesse superare il valore corrispondente a tale soglia, eliminando gli effetti distorsivi generati dai tassi di interesse prossimi allo zero.

La controversia sottoposta all’esame della Corte costituzionale riguardava, tuttavia, una successione aperta nel 2016, cui non risultava applicabile la disciplina introdotta dalla riforma. Nel caso concreto, una rendita vitalizia di 18.000 euro annui, attribuita per testamento a una beneficiaria di settantasette anni, veniva valorizzata fiscalmente in 2.700.000 euro, mediante applicazione del coefficiente di 150 previsto dalla normativa allora vigente. Il risultato evidenziava un’evidente sproporzione tra il valore economico della rendita e la relativa base imponibile, inducendo la Corte di cassazione a sollevare questione di legittimità costituzionale.

Accogliendo le censure prospettate dal giudice rimettente, la Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittimi l’art. 17 del D.Lgs. n. 346/1990 e l’art. 46 del D.P.R. n. 131/1986, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 139/2024, nella parte in cui non prevedevano che, ai fini della determinazione del valore delle rendite, il tasso di interesse legale non potesse essere inferiore al 2,5%. Secondo la Corte, la disciplina censurata si pone in contrasto con i principi di ragionevolezza e capacità contributiva sanciti dagli artt. 3 e 53 della Costituzione, in quanto il meccanismo di calcolo, pur coerente in presenza di tassi di interesse ordinari, produceva risultati del tutto irragionevoli una volta che il tasso legale era sceso al di sotto dell’1%.

Nella motivazione della sentenza viene evidenziato come il sistema dei coefficienti, essendo inversamente proporzionale al tasso di interesse legale, abbia progressivamente perso la propria razionalità economica al mutare dello scenario finanziario. La vicenda oggetto del giudizio costituisce, secondo la Corte, una dimostrazione evidente di tale distorsione, poiché l’imposta di successione risultava di importo tale da assorbire numerose annualità della rendita, rendendo di fatto irrealizzabile la finalità economica perseguita dal testatore.

La Corte osserva, inoltre, che una simile disciplina non solo determina un’imposizione fiscale del tutto scollegata dalla reale capacità contributiva del beneficiario, ma conduce anche a effetti privi di qualsiasi giustificazione razionale, potenzialmente più gravosi degli stessi fenomeni di carattere confiscatorio prospettati dal giudice rimettente. Proprio per ricondurre il sistema entro i limiti imposti dai principi costituzionali, la Consulta ha quindi ritenuto necessario estendere anche alla disciplina previgente il limite minimo del 2,5% già introdotto dal legislatore con la riforma fiscale del 2024, eliminando così gli effetti irragionevoli prodotti dal precedente criterio di determinazione del valore delle rendite.

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