Con la risposta a interpello n. 131 del 25 giugno 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla determinazione della base imponibile dell’imposta sulle successioni con riferimento ai saldi dei conti correnti intestati al de cuius, affrontando il caso in cui, alla data di apertura della successione, il saldo contabile certificato dall’istituto di credito non coincida con quello effettivamente esistente per effetto di un’operazione perfezionatasi prima del decesso ma contabilizzata soltanto successivamente.
La fattispecie riguardava una contribuente che, nel giorno stesso del decesso, aveva acquistato un Buono ordinario del Tesoro (BOT), titolo escluso dall’attivo ereditario ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. h), del D.Lgs. n. 346/1990, utilizzando le disponibilità presenti sul proprio conto corrente. Sebbene l’operazione di acquisto si fosse perfezionata anteriormente all’apertura della successione, il relativo addebito era stato registrato dalla banca soltanto due giorni dopo il decesso, con la conseguenza che la certificazione di consistenza bancaria riportava un saldo superiore rispetto a quello realmente esistente.
Gli eredi hanno pertanto chiesto se, ai fini della determinazione della base imponibile dell’imposta di successione, dovesse assumersi il saldo risultante dalla certificazione bancaria ovvero quello effettivo, già ridotto dell’importo impiegato per l’acquisto del titolo di Stato.
L’Agenzia delle Entrate ha condiviso la soluzione prospettata dagli istanti, riconoscendo la possibilità di rettificare il saldo certificato dall’istituto di credito sottraendo l’importo relativo all’acquisto del BOT, purché l’operazione risulti documentalmente dimostrata e si sia perfezionata anteriormente al decesso. La conclusione trova fondamento in un’articolata ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
Sotto il profilo normativo, la risposta richiama anzitutto l’art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 346/1990, secondo cui il valore netto dell’attivo ereditario è determinato assumendo il valore dei beni e dei diritti esistenti alla data di apertura della successione, al netto delle passività deducibili. Viene inoltre richiamato l’art. 18, comma 1, lett. a), del medesimo decreto, che disciplina la determinazione della base imponibile con riguardo ai crediti compresi nell’attivo ereditario.
Da tali disposizioni discende che il saldo attivo del conto corrente rilevante ai fini dell’imposta di successione coincide con il credito effettivamente esistente nei confronti dell’istituto di credito al momento dell’apertura della successione. Per individuare tale importo occorre fare riferimento ai principi civilistici che regolano il contratto di conto corrente bancario e, in particolare, all’art. 1852 c.c., dal quale emerge che il saldo deriva dalla contrapposizione di tutte le operazioni attive e passive destinate a confluire nel rapporto.
L’Amministrazione richiama, inoltre, il consolidato orientamento della Corte di cassazione secondo cui, nella determinazione del saldo del conto corrente, assumono rilievo tutte le operazioni che si siano perfezionate prima del momento considerato, mentre le annotazioni contabili effettuate dalla banca hanno natura meramente dichiarativa e non incidono sul momento in cui gli effetti dell’operazione si producono. In tal senso vengono richiamate le pronunce n. 28955 del 2024 e n. 1846 del 1998.
La soluzione adottata si pone in linea di continuità con quanto già affermato dall’Agenzia nella risposta a interpello n. 318 del 2025, nella quale era stato precisato che un prelievo effettuato dal titolare del conto prima del decesso deve essere considerato nella determinazione della base imponibile, anche qualora non risulti ancora contabilizzato nella certificazione bancaria rilasciata ai fini successori.
Richiamando altresì l’orientamento della Corte di cassazione secondo cui il trasferimento della proprietà dei titoli di credito è disciplinato dal principio consensualistico di cui all’art. 1376 c.c. (Cass. n. 15082/2018), l’Agenzia estende il medesimo criterio anche all’acquisto dei titoli di Stato. Ne consegue che, ai fini della determinazione del saldo del conto corrente rilevante per l’imposta di successione, occorre avere riguardo al momento in cui l’operazione di acquisto del BOT si è perfezionata, restando priva di rilevanza la successiva contabilizzazione dell’addebito da parte dell’istituto di credito.