Con l’ordinanza n. 12381 del 3 maggio 2026, la Corte di Cassazione è tornata sul tema della fiscalità dei trust e, in particolare, sulla nozione di “beneficiario individuato” rilevante ai fini della tassazione per trasparenza.

La controversia riguardava un trust istituito nello Stato di New York da un contribuente fiscalmente residente in Italia. L’Agenzia delle Entrate aveva imputato direttamente al beneficiario i redditi prodotti dal trust, qualificandolo come trust “trasparente” ai sensi dell’art. 73 del TUIR.

Trust opachi e trust trasparenti

La disciplina fiscale distingue tra trust “opachi” e trust “trasparenti”.

Nei trust opachi i redditi vengono tassati direttamente in capo al trust, mentre nei trust trasparenti i redditi sono imputati ai beneficiari individuati, indipendentemente dalla loro effettiva percezione.

Il punto centrale della controversia riguardava proprio la corretta interpretazione della nozione di “beneficiario individuato” e la verifica dei presupposti necessari affinché possa operare la tassazione per trasparenza.

La posizione dell’Agenzia delle Entrate

Secondo l’Amministrazione finanziaria, il contribuente doveva essere considerato beneficiario individuato in quanto espressamente indicato nell’atto istitutivo del trust.

L’Agenzia aveva quindi assoggettato a IRPEF i redditi prodotti dal trust, costituiti da dividendi, interessi e capital gains, applicando il regime di imputazione per trasparenza previsto dall’art. 73 del TUIR.

La discrezionalità del trustee

La Cassazione ha però evidenziato che l’atto istitutivo del trust attribuiva al trustee un ampio potere discrezionale nella scelta sia dei tempi sia della misura delle eventuali distribuzioni a favore del beneficiario.

Il beneficiario, pur essendo nominativamente individuato, non aveva quindi un diritto attuale ed esigibile a pretendere l’assegnazione dei redditi prodotti dal trust.

La nozione di beneficiario individuato

Secondo la Corte, per poter qualificare un trust come trasparente non è sufficiente che il beneficiario sia nominativamente indicato nell’atto istitutivo.

Occorre anche che il beneficiario sia titolare del diritto di pretendere dal trustee l’attribuzione della quota di reddito imputata per trasparenza.

Solo in presenza di questo diritto può ritenersi esistente una capacità contributiva attuale idonea a giustificare la tassazione diretta in capo al beneficiario.

Il principio affermato dalla Cassazione

La Suprema Corte ha quindi affermato che la trasparenza fiscale richiede due elementi congiunti: l’individuazione nominativa del beneficiario e il suo diritto effettivo alla distribuzione del reddito.

Quando invece il trustee conserva discrezionalità sull’an o sul quantum delle attribuzioni, il beneficiario non può essere considerato “individuato” ai fini dell’art. 73 del TUIR e il trust deve essere qualificato come opaco.

Le implicazioni operative

La decisione conferma un orientamento coerente tra giurisprudenza e prassi amministrativa.

Nella strutturazione dei trust assume quindi rilievo decisivo il contenuto concreto dei poteri attribuiti al trustee e dei diritti riconosciuti ai beneficiari.

La mera indicazione nominativa del beneficiario nell’atto istitutivo non è sufficiente, da sola, a determinare la trasparenza fiscale del trust, se manca un diritto attuale ed esigibile alla distribuzione dei redditi.

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