Il caso esaminato

La controversia nasce da un accertamento fiscale nei confronti di una srl a ristretta base societaria, dal quale erano emersi utili extracontabili. L’Agenzia delle Entrate aveva imputato tali utili ai soci in proporzione alle quote detenute, recuperando maggiore IRPEF nei confronti del soggetto formalmente titolare del 50% della società.

Il contribuente sosteneva però di essere soltanto intestatario fiduciario delle partecipazioni per conto di un altro soggetto, che avrebbe utilizzato tale schema per evitare situazioni di incompatibilità professionale. A supporto della propria tesi richiamava documentazione e risultanze emerse in un giudizio civile, nel quale era stata riconosciuta la natura fiduciaria dell’intestazione delle quote e la sua estraneità alla gestione societaria.

La presunzione di distribuzione degli utili

La Cassazione, con l’ordinanza n. 13752 dell’11.5.2026, ha ribadito il principio consolidato secondo cui, nelle società a ristretta base partecipativa, gli utili non contabilizzati si presumono distribuiti ai soci in proporzione alle rispettive quote.

Secondo la Corte, tale presunzione può essere superata solo mediante prova contraria specifica, ad esempio dimostrando che gli utili non sono mai stati effettivamente realizzati, che sono stati accantonati o reinvestiti nella società, oppure che siano stati percepiti esclusivamente da altri soggetti.

Nel caso concreto, gli elementi prodotti dal contribuente non sono stati ritenuti sufficienti a vincere tale presunzione.

Interposizione fittizia e intestazione fiduciaria

Uno dei profili centrali della decisione riguarda la distinzione tra interposizione fittizia di persona e intestazione fiduciaria reale.

La Corte ha evidenziato che il giudice civile aveva escluso la presenza di una simulazione soggettiva, qualificando invece il rapporto come interposizione reale fiduciaria. In tale schema il fiduciario mantiene l’effettiva titolarità delle quote, pur assumendo l’obbligo di ritrasferirle successivamente al fiduciante o a un soggetto da questo indicato.

Di conseguenza, il contribuente non poteva essere considerato un semplice prestanome, ma un effettivo socio della società.

La rilevanza della titolarità formale

Secondo la Cassazione, l’accordo fiduciario produce effetti soltanto nei rapporti interni tra fiduciario e fiduciante, senza incidere sui rapporti verso la società, gli altri soci o il Fisco.

Nei confronti dei terzi assume infatti rilievo esclusivamente la titolarità formale della partecipazione societaria. Per questo motivo, la qualità di socio formalmente risultante dai registri societari è stata ritenuta sufficiente per far operare la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili.

Le implicazioni della decisione

La pronuncia si inserisce nel consolidato orientamento secondo cui la società, una volta iscritta nel Registro delle imprese, acquista piena autonomia giuridica e opera verso i terzi sulla base delle risultanze formali dei registri societari.

La Corte conferma quindi un approccio particolarmente rigoroso: l’estraneità alla gestione della società non è sufficiente, di per sé, a escludere la rilevanza fiscale degli utili presunti in capo al socio fiduciario.

Consulta l’ordinanza completa della Corte di Cassazione.