Con l’ordinanza n. 10388 del 20 aprile 2026, la Corte di Cassazione interviene nuovamente su un tema centrale nella prassi civilistica e contenziosa: la qualificazione delle attribuzioni patrimoniali tra coniugi (o conviventi) e, in particolare, i presupposti necessari per configurare una donazione indiretta.
Il caso
La vicenda trae origine dall’acquisto di un’autovettura effettuato durante il matrimonio in regime di separazione dei beni. Il prezzo del veicolo era stato integralmente sostenuto dalla moglie, mentre l’intestazione risultava in capo al marito.
A seguito della separazione, la moglie ha agito per ottenere la restituzione delle somme versate, invocando, in via alternativa, l’azione di arricchimento senza causa e la ripetizione dell’indebito.
La Corte d’appello aveva tuttavia qualificato l’operazione come donazione indiretta, ritenendo quindi non ripetibili le somme, con conseguente rigetto della domanda restitutoria.
La nozione di donazione indiretta
La Cassazione coglie l’occasione per ribadire i tratti distintivi della donazione indiretta: una liberalità che si realizza non attraverso il contratto tipico di donazione, ma mediante atti che, pur conservando una propria causa, producono indirettamente un arricchimento del beneficiario.
In tali ipotesi, l’intento liberale non emerge in modo immediato dall’atto, ma deve essere ricostruito attraverso un’analisi complessiva delle circostanze del caso concreto.
Il ruolo centrale dell’animus donandi
Elemento imprescindibile è l’animus donandi, ossia la volontà di arricchire gratuitamente l’altra parte. La Corte ribadisce che tale elemento deve essere oggetto di prova rigorosa.
Non è sufficiente, quindi, la mera esecuzione di un’attribuzione patrimoniale, né la finalità economica dell’operazione: occorre dimostrare in modo puntuale l’intento di liberalità.
Nel caso esaminato, la Cassazione ha rilevato come tale prova fosse del tutto assente, risultando anzi esclusa dalle stesse allegazioni delle parti.
Rapporti familiari: niente automatismi
Un passaggio particolarmente significativo riguarda il contesto familiare. La Corte esclude che il rapporto coniugale o di convivenza possa giustificare, di per sé, una presunzione di liberalità.
Al contrario, in tali contesti le attribuzioni patrimoniali sono normalmente riconducibili alla cosiddetta “causa familiare”, ossia all’adempimento dei doveri di solidarietà e contribuzione alla vita comune.
Questo orientamento si inserisce in un filone giurisprudenziale consolidato che tende a limitare l’area delle donazioni indirette nei rapporti familiari, evitando qualificazioni automatiche e potenzialmente distorsive.
Vizi della decisione di merito
La Cassazione censura la decisione della Corte d’appello sotto un duplice profilo: da un lato, la mancata verifica dell’esistenza dell’animus donandi; dall’altro, l’insufficienza e contraddittorietà della motivazione.
In particolare, viene criticato l’approccio secondo cui le attribuzioni tra coniugi sarebbero, in via generale, espressione di liberalità: una ricostruzione ritenuta non conforme ai principi consolidati.
Conseguenze operative
In assenza di prova dell’intento liberale, l’attribuzione patrimoniale non può essere qualificata come donazione indiretta.
Ciò riapre la strada alla tutela restitutoria, attraverso strumenti quali l’azione di arricchimento senza causa o la ripetizione dell’indebito, a seconda delle circostanze.
La Cassazione, pertanto, ha cassato la sentenza impugnata con rinvio, affinché il giudice di merito riesamini la fattispecie alla luce dei principi enunciati.
Considerazioni per la pratica professionale
La pronuncia rafforza un principio di grande rilievo operativo: nelle relazioni familiari non è possibile fare affidamento su presunzioni di liberalità.
Per qualificare un’attribuzione come donazione indiretta è necessario disporre di elementi probatori chiari e coerenti circa l’effettiva volontà delle parti.
In assenza di tali elementi, il rischio è quello di vedere riqualificate le operazioni e di riaprire contenziosi restitutori anche a distanza di tempo.
Per i professionisti, ciò implica l’opportunità di prestare particolare attenzione alla documentazione e alla formalizzazione delle operazioni tra coniugi o conviventi, soprattutto quando assumono rilievo patrimoniale significativo.