Con la risposta a interpello n. 84 del 25 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate affronta un tema di particolare interesse per la prassi professionale: l’applicabilità dell’IVAFE in capo al beneficiario residente di un trust estero qualificato come “trasparente”.

Il caso analizzato

L’interpello riguarda un soggetto fiscalmente residente in Italia, beneficiario di un trust irrevocabile istituito negli Stati Uniti. Il trust, amministrato da un trustee indipendente e residente all’estero, detiene un portafoglio finanziario composto da strumenti anch’essi detenuti fuori dall’Italia (fondi, azioni, ETF e obbligazioni).

L’elemento centrale della fattispecie è la posizione del beneficiario, il quale ha diritto esclusivamente alla percezione dei redditi prodotti dal trust, senza alcun diritto sul capitale, senza poteri di gestione o disposizione e senza alcun rapporto diretto con i beni segregati.

Il quadro normativo di riferimento

L’IVAFE colpisce il valore delle attività finanziarie detenute all’estero da soggetti residenti e presuppone, quindi, la detenzione o la titolarità degli investimenti.

Nel contesto dei trust, la titolarità giuridica dei beni è attribuita al trustee, il quale li amministra secondo le disposizioni dell’atto istitutivo. I beneficiari non vantano diritti reali sui beni, ma una posizione giuridica che può tradursi nel diritto a percepire i redditi.

La posizione dell’Agenzia

L’Agenzia delle Entrate fonda la propria conclusione sull’assenza di diritti sul capitale, sulla mancanza di poteri dispositivi o gestionali, sull’inesistenza di un rapporto diretto con le attività finanziarie e sull’assenza di rischio economico in capo al beneficiario.

In presenza di tali condizioni, il beneficiario non può essere considerato detentore delle attività finanziarie estere e non si realizza il presupposto impositivo dell’IVAFE.

Coordinamento con la prassi precedente

La conclusione si pone in continuità con i chiarimenti già forniti per i trust opachi, estendendo tale impostazione anche ai trust trasparenti, nonostante la diversa imputazione dei redditi ai fini delle imposte dirette.

Obblighi residui e profili di attenzione

Resta fermo che il beneficiario residente è tenuto agli obblighi di monitoraggio fiscale e deve indicare nel quadro RW il credito vantato nei confronti del trust.

La conclusione è subordinata alla concreta configurazione del rapporto: eventuali elementi diversi potrebbero comportare una differente qualificazione fiscale.

Considerazioni operative

La risposta n. 84/2026 conferma che la qualificazione sostanziale della posizione del beneficiario è determinante anche ai fini patrimoniali. L’IVAFE richiede un collegamento qualificato con l’attività finanziaria, che non può essere ravvisato in una mera aspettativa reddituale priva di poteri e rischio economico.

Per i professionisti, ciò implica la necessità di un’analisi puntuale dell’atto istitutivo e delle modalità di funzionamento del trust.

Leggi la risposta completa dell’Agenzia delle Entrate.