La risposta a interpello n. 81/2026 dell’Agenzia delle Entrate affronta il tema della qualificazione fiscale dei trust esteri, ribadendo un principio ormai consolidato: la rilevanza fiscale del trust dipende dall’effettiva autonomia del trustee e dal reale spossessamento del disponente o del beneficiario.
La pronuncia si segnala perché estende la nozione di interposizione anche a strutture formalmente corrette — quali trust irrevocabili, discrezionali e con trustee indipendente — quando, in concreto, il beneficiario conserva un potere di influenza sui beni.
1. Il caso esaminato.
L’istanza riguarda un trust istituito nel 2024 secondo la legge del Delaware, qualificato come “complex trust” e fiscalmente autonomo negli Stati Uniti.
La beneficiaria principale, non residente al momento dell’interpello, intende trasferire la propria residenza fiscale in Italia a partire dal 2026 e chiede conferma della natura non interposta del trust.
L’assetto presenta elementi tipici di autonomia formale: trust irrevocabile, trustee indipendente, distribuzioni discrezionali e assenza dichiarata di poteri diretti di gestione.
Tuttavia, l’atto istitutivo attribuisce alla beneficiaria un potere rilevante sulla destinazione finale dei beni, potendo stabilire a chi attribuire il patrimonio e i redditi residui alla cessazione del trust.
2. Il quadro interpretativo dell’Agenzia.
L’Agenzia richiama i principi di prassi consolidati: il trust è fiscalmente rilevante solo se comporta un effettivo spossessamento e se il trustee dispone di reale autonomia gestionale.
Non sono riconosciuti i trust che realizzano una mera interposizione nel possesso dei redditi, in particolare quando il potere del trustee risulta condizionato o eterodiretto da disponente o beneficiari.
3. Il criterio dell’influenza anche potenziale.
L’aspetto centrale è il potere di influenza sostanziale, anche in assenza di controllo diretto.
La possibilità di incidere sulla destinazione finale dei beni è ritenuta sufficiente a condizionare l’operato del trustee e a escludere il reale spossessamento.
Ne deriva la qualificazione del trust come interposto.
4. Irrilevanza degli elementi formali.
La presenza di elementi quali irrevocabilità, discrezionalità e indipendenza formale del trustee non è sufficiente se, nella sostanza, permane un potere di influenza del beneficiario.
Anche un trust discrezionale può quindi essere considerato interposto.
5. Le conseguenze fiscali.
In caso di interposizione, i redditi del trust sono imputati direttamente alla beneficiaria.
Sorgono obblighi dichiarativi, di monitoraggio fiscale e di versamento di IVIE e IVAFE sui beni esteri.
6. Considerazioni conclusive.
La risposta conferma un approccio sostanzialistico: conta la reale autonomia del trustee e l’effettivo trasferimento del potere sui beni.
Anche un’influenza indiretta o potenziale può determinare l’interposizione.
Ne deriva la necessità, per gli operatori, di strutturare i trust evitando qualsiasi forma di controllo o influenza da parte dei beneficiari.