La Corte di Cassazione, con ordinanza 29 gennaio 2026, n. 1950, è intervenuta sul tema della qualificazione giuridica del fondo patrimoniale costituito da un terzo, chiarendo i presupposti per la sua eventuale revocabilità per sopravvenienza di figli.
La pronuncia affronta in particolare il rapporto tra fondo patrimoniale con effetti traslativi e donazione obnuziale, escludendo che i due istituti possano essere automaticamente assimilati, con rilevanti conseguenze sul piano applicativo della disciplina della revocazione.
La vicenda.
Il caso riguarda la costituzione di un fondo patrimoniale da parte di un soggetto in favore dei propri zii, mediante conferimento di tre immobili di sua proprietà, con l’obiettivo dichiarato di contribuire ai bisogni della loro famiglia, costituita molti anni prima.
Successivamente, il disponente aveva agito in giudizio lamentando, tra l’altro, che l’atto avesse prodotto anche un effetto traslativo della proprietà dei beni, circostanza che aveva consentito al creditore di uno dei beneficiari di iscrivere ipoteca sugli stessi. In via subordinata, egli aveva chiesto la revoca della liberalità per sopravvenienza di figli, essendo divenuto padre pochi mesi dopo la stipula.
I giudici di merito avevano escluso la revocabilità, qualificando l’atto come donazione obnuziale.
La qualificazione giuridica dell’atto.
La questione centrale concerne la corretta qualificazione della costituzione del fondo patrimoniale con effetti traslativi.
La Corte di cassazione esclude che, nel caso di specie, possa configurarsi una donazione obnuziale. Tale figura presuppone infatti un’attribuzione patrimoniale effettuata in vista di un matrimonio futuro e determinato, con efficacia subordinata alla celebrazione dello stesso.
Nel caso esaminato, invece, il fondo era stato costituito per soddisfare i bisogni di una famiglia già esistente da lungo tempo, circostanza incompatibile con la causa tipica della donazione obnuziale.
La natura di atto di liberalità.
Esclusa la natura obnuziale, la Corte evidenzia come la costituzione del fondo patrimoniale da parte di un terzo, con trasferimento di beni, integri un atto a titolo gratuito.
Tale qualificazione deriva dal fatto che l’atto non trova una contropartita patrimoniale in favore del disponente e non costituisce adempimento di un obbligo giuridico. Solo in presenza di uno specifico dovere morale, adempiuto in via esclusiva mediante l’atto, potrebbe escludersi la natura liberale.
Le conseguenze: revocabilità per sopravvenienza di figli.
Dalla qualificazione dell’atto come liberalità discende l’applicabilità della disciplina di cui all’art. 809 c.c.
Ne consegue che l’atto può essere soggetto a revocazione per sopravvenienza di figli, ai sensi dell’art. 803 c.c., diversamente da quanto previsto per le donazioni obnuziali, espressamente sottratte a tale regime.
La Corte ha pertanto censurato la decisione dei giudici di merito che avevano escluso la revocabilità sulla base di una erronea qualificazione dell’atto.
La decisione.
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d’appello per un nuovo esame.
In sede di rinvio, il giudice dovrà verificare, in concreto, la natura di atto di liberalità della costituzione del fondo patrimoniale e, conseguentemente, valutare la sussistenza dei presupposti per la revoca per sopravvenienza di figli.
Principio ricavabile.
La costituzione di un fondo patrimoniale da parte di un terzo, con effetti traslativi, non è assimilabile alla donazione obnuziale quando non sia collegata a un matrimonio futuro.
In tali ipotesi, l’atto assume natura di liberalità e resta assoggettato alla disciplina generale delle donazioni indirette, con conseguente possibile revocabilità per sopravvenienza di figli, ove ne ricorrano i presupposti.