L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 366 pubblicata il 6 luglio 2022, ha affermato che l’esenzione per le donazioni collegate ad atti finalizzati al trasferimento di aziende o immobili non opera se la donazione è realizzata con separato atto pubblico notarile.

Nel caso di specie il soggetto istante desiderava donare, con separato atto, una somma di denaro ad un soggetto terzo, al fine di consentirgli di acquistare un immobile, indicando inoltre in sede di stipula che la somma sarebbe stata donata esclusivamente allo scopo di consentire al donatario l’acquisto dell’immobile e con l’ulteriore precisazione secondo la quale in caso di mancato acquisto la donazione si sarebbe dovuta considerare risolta con obbligo di restituzione del denaro.

L’Agenzia delle Entrate in risposta ha però chiarito che tale donazione diretta di denaro con atto pubblico è fiscalmente rilevante e soggetta ad imposta di donazione.

Secondo l’articolo 1, comma 4-bis, del Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (“Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni” – TUS) “Ferma restando l’applicazione dell’imposta anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, l’imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l’atto sia prevista l’applicazione dell’imposta di registro, in misura proporzionale, o dell’imposta sul valore aggiunto”.

Diversamente, se la liberalità viene realizzata attraverso un atto soggetto all’obbligo di registrazione, il trasferimento sconta l’imposta di donazione.

Il suddetto articolo, quindi, stabilisce che anche le donazioni “indirette”, risultanti da atti soggetti a registrazione diversi dal contratto di donazione, siano soggette all’imposta di donazione.

Tuttavia, la norma stessa stabilisce che l’imposta di donazione non si applica nei casi di “donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento di diritti immobiliari o aziende se per essi sia prevista l’applicazione dell’imposta di registro, in misura proporzionale, o dell’imposta sul valore aggiunto”.

Ai fini dell’esenzione, la circolare 14 ottobre 2021, n. 12/E ha chiarito che è necessaria la presenza del nesso tra la donazione del denaro e l’acquisto dell’immobile. In caso di totale assenza mancanza di prova di tale nesso, non può dirsi integrata la fattispecie della donazione indiretta.

L’Ufficio nella disamina richiama inoltre la sentenza del 5 agosto 1992, n. 9282 dalla Corte di Cassazione, secondo la quale “nell’ipotesi di acquisto di immobile con denaro proprio del disponente e di intestazione dello stesso ad altro soggetto, che il disponente ha inteso in tal modo beneficiare, costituendo la vendita mero strumento formale di trasferimento della proprietà del bene per l’attuazione di un complesso procedimento di arricchimento del destinatario del detto trasferimento, si ha donazione indiretta non già del denaro ma dell’immobile, poiché secondo la volontà del disponente alla quale aderisce il donatario, di quest’ultimo bene viene arricchito il patrimonio del beneficiario”.

Tuttavia, secondo l’Agenzia delle Entrate, diversamente al caso esaminato dalla Suprema Corte, la donazione della provvista finalizzata all’acquisto dell’immobile da parte del donatario, venendo formalizzata con apposito separato atto pubblico notarile, antecedente alla stipula del contratto di compravendita immobiliare, realizza una donazione diretta.

Pertanto, non si ravvisano in tale fattispecie, le caratteristiche della donazione “indiretta”, che come sopra indicato è rappresentata da quelle attività o atti giuridici che producono il depauperamento del patrimonio del donante e il corrispondente arricchimento del donatario attraverso atti diversi dal vero e proprio contratto di donazione. In quanto tale, lo stipulando atto di donazione è fiscalmente rilevante e, dunque, da assoggettare all’ordinaria disciplina prevista fini dell’imposta di donazione.

Leggi la risposta ad interpello: