Il 15 ottobre scorso la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 25926 si è pronunciata circa la possibilità che l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c., esercitata avverso l’atto istitutivo di trust (piuttosto che verso l’atto di dotazione) possa o meno rendere inefficace l’intero trust.

Al fine di comprendere il contenuto dell’Ordinanza in esame è necessario ricordare che il trust è un istituto di diritto estero che prevede normalmente due momenti:

  • il primo (ed indispensabile) è quello istitutivo, in cui il disponente manifesta la propria volontà di costituire un patrimonio separato;
  • il secondo è quello traslativo, in cui il medesimo disponente cede uno o più beni al trustee affinché quest’ultimo li gestisca a favore di un terzo beneficiario o di un determinato scopo.

Alla costituzione del trust è quindi inevitabilmente collegato un atto di trasferimento dei beni al trustee, in quanto fine ed effetto della costituzione di un trust è la creazione di un patrimonio separato, destinato ad uno specifico fine.

Con l’ordinanza in oggetto n. 25926/2019, la Terza Sezione ha ritenuto non percorribile la tesi secondo la quale l’atto istitutivo del trust, in quanto privo di effetto traslativo, non sarebbe revocabile in via diretta ovvero automatica; nonostante l’atto di trasferimento dei beni sia la causa giustificatrice della costituzione di un trust, è l’atto stesso che determina i termini ed i modi di gestione del patrimonio segregato.

Secondo la Suprema Corte, fermo restando la distinzione tra atto istitutivo del trust ed atto dispositivo, l’effetto ricollegabile a quest’ultimo atto «non comporta che la relativa domanda revocatoria debba essere necessariamente indirizzata negli immediati confronti di quest’atto; e non possa, per ciò stesso, essere utilmente proposta pure nei confronti dell’atto istitutivo del trust».

Nella sola ipotesi in cui all’istituzione del trust abbia fatto seguito l’effettiva intestazione al trustee dei beni conferiti «la domanda revocatoria, che assume ad oggetto l’atto istitutivo, appare comunque idonea a produrre l’esito di inefficacia (dell’atto dispositivo) a cui propriamente tende la predetta azione. La domanda di revoca dell’atto istitutivo viene, in altri termini, a colpire il fenomeno del trust sin dalla sua radice.»

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